Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Richiesta di accesso generalizzato
Descrizione breve
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata alla struttura amministrativa che detiene il documento oggetto della richiesta, oppure genericamente al Segretario comunale
Quanto costa: il rilascio di copia cartacea o digitale dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e dei costi di riproduzione sostenuti e documentati dall’Amministrazione.
Tempi di attesa: il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Come fare / Cosa fare: la richiesta di accesso civico generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:
- i dati identificativi del richiedente;
- gli estremi dei documenti richiesti o gli elementi necessari per l’identificazione degli stessi;
- le modalità e l’indirizzo per le comunicazioni relative all’istanza.
La richiesta può essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto e deve essere presentata, consultando l’elenco dei recapiti delle strutture amministrative o la protocollo comunale, con le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata;
- tramite posta elettronica semplice;
- tramite posta raccomandata;
- tramite posta ordinaria;
- direttamente a mano presso il protocollo della Comune di Roncegno Terme (TN) piazza A. De Giovanni, 1 - Roncegno Terme (Tn).
Il responsabile della struttura amministrativa competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all’art. 24, comma 1, della L. 07.08.1990 n. 241 (nell’ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell’art. 32 bis, commi 1 e 2, della L.P. 30.11.1992 n. 23). Si applicano, altresì, i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.
In caso di accoglimento dell’istanza nonostante l’opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati.
Servizio
Testo del documento
Data di inizio validità
Data di fine validità
Data di inizio pubblicazione
Data di archiviazione
29/11/2023
Ultimo aggiornamento:31/01/2024 14:05